Pur se di particolare impegno esplicativo, qui di seguito trattiamo semplicemente una brevissima analisi delle tipologie di contratto esistenti.
La legge di riferimento è la n.431 del 9 dicembre 1998, che ha sostituito la legge n. 392 del 27 luglio 1978 (meglio conosciuta come “equo canone”).
Oggi vi sono varie tipologie di contratti, ma due sono quelli principali:
- Contratto a canone libero, in cui le parti stabiliscono l’ammontare del canone e le condizioni della locazione, con l’obbligo di durata minima di 4 anni più 4 di rinnovo, salvo casi particolari previsti (subentro proprietario, vendita o integrale ristrutturazione dell’immobile ecc.).
- Contratto a canone concordato, con il corrispettivo, compreso entro limiti minimi e massimi, stabilito in base ad accordi territoriali tra le organizzazioni di inquilini e proprietari. In questo tipo di contratto il canone è inferiore ai prezzi di mercato e per ciò il legislatore ha stabilito di concedere, sia al proprietario sia all’inquilino, vantaggi fiscali (reddito Irpef, imposta di registro, Imu solo nei Comuni che lo hanno deliberato). La durata è di 3 anni più 2 di rinnovo automatico, con possibilità di durate più lunghe (es: 4+2, 5+2 e 6+2).
I contratti concordati si distinguono in contratti:
- ad uso abitativo
- durata contratto: 3 anni + 2 anni (o superiore);
- entità del canone: concertato; fissato dall'accordo territoriale tra sindacati degli
inquilini e associazioni dei proprietari (dipende dal Comune);
- agevolazioni fiscali: per il proprietario ma anche per gli inquilini in base alle fasce
di reddito.
- ad uso transitorio
- durata: minimo 1 mese, massimo 18 mesi non rinnovabili;
- canone: concertato;
- agevolazioni fiscali: nessuna.
- ad uso studenti universitari
- durata: minimo 6 mesi, massimo 36 mesi;
- canone: concertato, fissato dall'accordo territoriale tra organizzazioni sindacali,
università e associazioni degli studenti;
- agevolazioni fiscali per il proprietario